Polizza Tutela Legale
a cura dell'Avvocato Daniela Messina - Socia CAI Lanzo

Sono coperti dalla polizza Tutela Legale gli oneri e le spese sostenute dall'Associazione relativamente ai casi assicurativi che riguardano i Presidenti e i membri dei Direttivi delle Sezioni Italiane CAI e i soci iscritti (cd. Assicurati) che siano connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali statutarie svolte dagli stessi.
La polizza assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. In particolare, sono coperte dalla Polizza: le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo e le eventuali spese del legale di controparte in caso di soccombenza o transazione autorizzata dalla Compagnia; le spese del CTU, nonché del CTP e dei periti scelti in accordo con la Compagnia; le spese processuali nel processo penale; le spese di giustizia; il C.U. per l'iscrizione della causa a ruolo qualora non ripetuto dalla controparte soccombente.
Sono escluse, in quanto poste a carico dell'Assicurato, le spese per la registrazione degli atti e documenti e altri oneri fiscali; multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate in favore delle parti civili costituite nel processo penale contro l'Assicurato; le spese e le operazioni di esecuzione forzata oltre due esiti entrambi negativi.
Il massimale di polizza è di € 15.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.

Le garanzie di Polizza valgono per:

Le garanzie non sono valide, invece, per:

L'art. 5 delle Definizioni Integrative alle Norme Comuni contiene la definizione di “insorgenza del caso assicurativo” e spiega le ipotesi e tempistiche in cui opera la garanzia assicurativa.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne immediata denuncia alla Compagnia Assicuratrice. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione Generale della Compagnia ARAG notizia di ogni atto a lui notificato entro 10 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, iscritto al Foro competente territorialmente per la controversia, a cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Compagnia Assicurativa contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza la preventiva autorizzazione della Società assicuratrice.
La Polizza opera nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale per casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente sia in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Assicurazioni CAI

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