|
|
|
Polizza Soccorso Alpino Soci
a cura dell'Avvocato Daniela Messina - Socia CAI Lanzo
Va premesso che il Club Alpino Italiano, per Legge dello Stato, organizza il soccorso alpino provvedendo direttamente ed indirettamente alla ricerca, al salvataggio ed al recupero delle persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna. Passando all'esame della polizza in oggetto, si evidenzia che la medesima prevede in favore dei Soci:
la corresponsione direttamente al Socio di una Diaria da Ricovero Ospedaliero pari a € 20,00 al giorno in caso di ricovero, per un massimo di gg.30 per persona e per evento, a partire dal giorno successivo a quello del ricovero.
il rimborso di tutte le spese sostenute per l'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, dei Soci feriti, morti, dispersi o comunque in pericolo di vita, con applicazione dei massimali previsti al punto 5) delle Norme Particolari della Polizza.
L'assicurazione è operante per le operazioni di soccorso
dei Soci che praticano l'alpinismo e l'escursionismo in tutte le loro forme,
quindi sono compresi lo sci (in ogni forma, ad es. sci su pista, fuori pista e
snowboard), la speleologia, il canyonig/torrentismo se con l'utilizzo di
attrezzature alpinistiche, l'escursionismo con racchette da neve,
l'escursionismo con utilizzo di mountain bike al di fuori delle strade statali,
provinciali e comunali.
Sono invece esclusi gli eventi dipendenti da attività
agonistiche e di spettacolo, nonché quelli rientranti nei casi di esclusione
espressamente previsti dal punto 8 delle Norme Particolari della Polizza.
La garanzia assicurativa ha operatività limitata
all'Europa, con esclusione delle montagne extraeuropee e della zona Artica;
deve intendersi coperta l'attività iniziata sul versante europeo anche se
terminata per motivi logistici o di sicurezza su altro versante non europeo.
Per ogni operazione di salvataggio e/o recupero,
l'assicurazione cessa al momento in cui la squadra di soccorso raggiunge la
sede della Condotta Medica, e nel caso di recupero aereo fino l'istituto di
Cura; la garanzia è estesa anche al trasporto successivo che si rendesse
necessario per le condizioni sanitarie dell'infortunato al fine di garantire
migliori cure o per permettere un avvicinamento al domicilio dell'infortunato
qualora la degenza prevista sia superiore ai 3 giorni; la garanzia è estesa al
trasporto del Socio deceduto sino all'abitazione.
L'assicurazione vale con i massimali di cui al punto 5)
delle Norme Particolari di Polizza per tutti i Soci aventi età non superiore
agli 80 anni; per chi ha più di 80 anni
i massimali sono ridotti del 50%.