Polizza Infortuni Soci
a cura dell'Avvocato Daniela Messina - Socia CAI Lanzo

La Polizza prevede una copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero capitare ai Soci durante tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle periferiche del CAI, quali ad esempio: gite ed altre attività di alpinismo ed escursionismo, corsi, gestione e manutenzione dei sentieri e dei rifugi, riunioni e consigli direttivi, altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o altri organi istituzionali.
Sono compresi gli infortuni che dovessero capitare durante le esercitazioni teoriche e pratiche anche in palestra alpina e durante ogni escursione e/o ascensione, di qualsiasi tipo e grado, effettuate in comitiva o isolati, in ogni periodo dell'anno e nel mondo intero.
Per gli infortuni occorsi agli Istruttori e Accompagnatori titolati e agli Aiuto istruttori, se il sinistro è occorso durante l'espletamento di qualsiasi attività ed iniziativa istituzionale organizzata dal CAI in ogni periodo dell'anno la polizza è cumulabile con la polizza Infortuni Personale Istruttori e Aiuto Istruttori, che copre gli infortuni subiti durante l'espletamento di attività a favore del CAI in ogni periodo dell'anno.
È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una inabilità temporanea; è malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti:

nonché gli infortuni avvenuti:

Sono considerati infortuni e quindi compresi nell'assicurazione:

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti durante i voli turistici o di trasferimento in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli eserciti da aeroclubs.
Sono esclusi i sinistri espressamente indicati nell'art. 4 delle Norme Particolari di Polizza.
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni; per chi supera i 75 anni sono previste limitazioni: il capitale assicurato per il caso di morte viene ridotto del 25%, mentre per il caso di invalidità permanente si intende pattuita una franchigia fissa del 6%.
Sono presenti le seguenti garanzie:

Per il caso di morte conseguente all'infortunio entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'indennizzo (€ 55.000,00) verrà liquidato ai beneficiari designati in polizza o, in mancanza, agli eredi.
Le spese di cura rese necessarie da infortunio ammesse a rimborso, con una franchigia di € 100,00 a carico dell'Assicurato (eccetto per le spese di trasporto in autoambulanza) e fino ad un massimale di e 1.600,00 sono le seguenti:

Relativamente all'invalidità permanente che si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, non spetta indennità se l'invalidità permanente accertata sia di grado non superiore al 3%; se supera il 3% ma non il 20% verrà corrisposta l'indennità solo per la parte eccedente il 3%; se supera il 20% l'indennità verrà corrisposta integralmente, fino ad un massimale di € 80.000,00.
Relativamente alla diaria giornaliera per ricoveri da infortunio (€30,00), prevista solo per  gli Istruttori e Aiuto Istruttori, con polizza specifica, l'assicurazione è prestata con una franchigia di 1 giorno, cioè il pagamento della diaria decorre dal secondo giorno di ricovero, per un massimo di 180 giorni.

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