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Polizza Infortuni Soci
a cura dell'Avvocato Daniela Messina - Socia CAI Lanzo
La Polizza prevede una copertura assicurativa contro gli infortuni che
dovessero capitare ai Soci durante tutte le attività e iniziative istituzionali
organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle periferiche del CAI,
quali ad esempio: gite ed altre attività di alpinismo ed escursionismo, corsi,
gestione e manutenzione dei sentieri e dei rifugi, riunioni e consigli
direttivi, altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o altri organi
istituzionali.
Sono compresi gli infortuni che dovessero capitare durante le esercitazioni
teoriche e pratiche anche in palestra alpina e durante ogni escursione e/o
ascensione, di qualsiasi tipo e grado, effettuate in comitiva o isolati, in
ogni periodo dell'anno e nel mondo intero.
Per gli infortuni occorsi agli Istruttori e Accompagnatori titolati e agli
Aiuto istruttori, se il sinistro è occorso durante l'espletamento di qualsiasi
attività ed iniziativa istituzionale organizzata dal CAI in ogni periodo
dell'anno la polizza è cumulabile con la polizza Infortuni Personale Istruttori
e Aiuto Istruttori, che copre gli infortuni subiti durante l'espletamento di
attività a favore del CAI in ogni periodo dell'anno.
È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una inabilità
temporanea; è malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio.
A titolo esemplificativo, si evidenzia che sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti:
dall'uso di sci, snowboard, mountain bike, racchette da neve, anche in alta montagna.
dalla pratica di speleologia e torrentismo (canyoning).
dall'uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o natante dalla partenza e fino al ritorno in sede e/o luogo di raduno.
dalle operazioni di soccorso alpino.
dalla partecipazione a rally o raid di sci-alpinismo.
da corsi in palestra, manutenzione sentieri/opere alpine, manutenzione ordinaria rifugi, ispezione rifugi, approntamento campi estivi, approntamento palestre artificiali arrampicata, protezione civile, partecipazione a riunioni istituzionali.
da terremoti, maremoti, alluvioni od altre calamità naturali.
da atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
nonché gli infortuni avvenuti:
in circostanze che possono presentare gli estremi di un'impresa rischiosa.
conseguenti a vertigini e/o stato di malore.
conseguenti ad aggressioni in genere.
conseguenti ad attraversamento di corsi d'acqua e laghi.
conseguenti a lesioni provocate da fulmini.
conseguenti a valanghe, frane, cadute sassi.
conseguenti ad imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato.
atti di terrorismo, tumulti popolari di cui però l'assicurato non sia stato parte attiva.
Sono considerati infortuni e quindi compresi nell'assicurazione:
le conseguenze dei colpi di sole di calore e di freddo.
l'assideramento e il congelamento.
la folgorazione.
l'annegamento.
l'asfissia e l'avvelenamento.
le conseguenze causate da morsi di animali o punture di insetti.
le lesioni muscolari da sforzo e le ernie addominali da sforzo.
ecc..
L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti durante i voli turistici o
di trasferimento in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque
eserciti, esclusi quelli eserciti da aeroclubs.
Sono esclusi i sinistri espressamente indicati nell'art. 4 delle Norme Particolari di Polizza.
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni; per
chi supera i 75 anni sono previste limitazioni: il capitale assicurato per il
caso di morte viene ridotto del 25%, mentre per il caso di invalidità
permanente si intende pattuita una franchigia fissa del 6%.
Sono presenti le seguenti garanzie:
caso morte.
caso invalidità permanente.
rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio.
solo per alcune tipologie di assicurati (es. Istruttori e Aiuto Istruttori, Accompagnatori e Aiuti) è prevista anche una diaria giornaliera per ricovero da infortunio.
Per il caso di morte conseguente all'infortunio entro due anni dal
giorno dell'infortunio, l'indennizzo (€ 55.000,00) verrà liquidato ai
beneficiari designati in polizza o, in mancanza, agli eredi.
Le spese di cura rese necessarie da infortunio ammesse a rimborso,
con una franchigia di € 100,00 a carico dell'Assicurato (eccetto per le spese
di trasporto in autoambulanza) e fino ad un massimale di e 1.600,00 sono le
seguenti:
accertamenti diagnostici.
onorari dei medici e dei chirurghi e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento.
diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.
cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi fino all'importo del massimale assicurato ma con il limite temporale di 180 gg. dalla data dell'evento o dalla dimissione dall'istituto di cura.
trasporto in autoambulanza dell'infortunato all'Istituto di cura o all'ambulatorio con il massimo di € 160,00 e senza franchigia.
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Relativamente all'invalidità permanente che si verifica entro due
anni dal giorno dell'infortunio, non spetta indennità se l'invalidità
permanente accertata sia di grado non superiore al 3%; se supera il 3% ma non
il 20% verrà corrisposta l'indennità solo per la parte eccedente il 3%; se
supera il 20% l'indennità verrà corrisposta integralmente, fino ad un massimale
di € 80.000,00. Relativamente alla diaria giornaliera per ricoveri da infortunio (€30,00), prevista solo per gli Istruttori e Aiuto Istruttori, con polizza specifica, l'assicurazione è prestata con una franchigia di 1 giorno, cioè il pagamento della diaria decorre dal secondo giorno di ricovero, per un massimo di 180 giorni. |
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